Dubbi sulle multe legate alle irregolarità connesse all’uso del cronotachigrafo? Lo scorso autunno l’Unione Europea ha fatto chiarezza, con la sentenza del 9 settembre 2021 emessa dalla Corte di Giustizia Europea nell’ambito della causa C-906/19. Questa aveva come oggetto un procedimento penale intentato in Francia contro il gestore di un’impresa di trasporto su strada stabilita in Germania, per il mancato inserimento, da parte di uno degli autisti impiegati dall’impresa, della carta del conducente nel tachigrafo del veicolo guidato da quest’ultimo. L’interpellanza alla Corte di Giustizia Europea mirava ad appurare sia la possibilità o meno per gli organi di controllo di uno Stato membro di sanzionare un’infrazione commessa da un autista nel territorio di un altro Stato (comunitario o no), sia il possibile uso misto dello stesso veicolo da parte del conducente. Vediamo come è andata…
LA MULTA NON È LEGITTIMA – Per quello che riguarda la prima questione, ossia la possibilità per le autorità di controllo di uno Stato membro di sanzionare le infrazioni commesse da un autista di un altro Stato membro o Paese terzo, i giudici della Corte di Giustizia Europea hanno stabilito che questo non è legittimo. È vero che il Regolamento 561/2006, che regola tempi di guida e di riposo, al secondo comma dell’articolo 19 autorizza “le autorità competenti a infliggere una sanzione a un’impresa e/o un conducente per un’infrazione al presente Regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo”. Tuttavia questa autorizzazione non si può estendere alle infrazioni che riguardano lo strumento che rileva i tempi di guida e di riposo, ossia il cronotachigrafo. Tale strumento, infatti, è stato istituito ed è normato da un diverso Regolamento: il 3821/85, poi sostituito dal 165/2014. Nella sentenza, i giudici scrivono che “l’articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento numero 561/2006 deve essere interpretato nel senso che osta [ossia che “impedisce”, ndr] che le autorità competenti di uno Stato membro possano imporre una sanzione al conducente di un veicolo o a un’impresa di trasporto per un’infrazione al regolamento n. 3821/85, come modificato dal regolamento n. 561/2006, commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo ma accertata sul suo territorio e che non abbia già dato luogo a una sanzione”.
VALE ANCHE PER IL TRASPORTO MERCI – La causa a cui si riferisce la sentenza era relativa a un’azienda di trasporto persone, ma la sostanza della sentenza vale ed è applicabile anche per il trasporto merci. Nel dettaglio, il caso in esame aveva coinvolto un pullman tedesco, controllato in Francia, a Versailles. Controllo durante il quale era emerso che alcune settimane prima quello stesso veicolo era stato guidato senza che la carta del conducente fosse inserita nel cronotachigrafo. Dopo la segnalazione degli agenti, un Tribunale francese aveva inflitto al direttore della società di trasporto una sanzione di 10 mila euro, anche se l’infrazione non era avvenuta sul territorio francese. In seguito a questa condanna, l’impresa di trasporto tedesca ha presentato ricorso, sostenendo che nei giorni in cui la carta del conducente non era stata utilizzata, l’autista stava svolgendo servizi di linea inferiori ai 50 km, per i quali non è previsto l’obbligo dell’applicazione dei tempi di guida e riposo. Tale esenzione è prevista dal Regolamento 561/2006 e non dal Regolamento 3821/85 (allora in vigore).
LA DECISIONE DEI GIUDICI FRANCESI – I giudici francesi di primo grado e di appello avevano respinto il ricorso, sostenendo che la violazione del Regolamento sul cronotachigrafo (561/2006) comporta una violazione su quello dei tempi di guida e di riposo (3821/85), perciò l’azienda tedesca è ricorsa in Cassazione. In seguito al ricorso, i giudici francesi hanno sospeso la causa, chiedendo il parere della Corte di Giustizia Europea, che come abbiamo visto ha ritenuto illegittima la sanzione. In ogni caso, precisano i giudici europei, l’autista deve sempre esibire la carta del conducente per ricostruire comunque le attività dei 28 giorni precedenti al controllo, anche nel caso in cui in tale periodo sia stato esentato dall’applicazione delle norme sui tempi di guida.
L’USO MISTO DELLO STESSO VEICOLO – Un aspetto secondario, ma comunque interessante dell’intera vicenda, riguarda il possibile uso misto dello stesso veicolo da parte del conducente per il quale in alcuni casi è possibile che lo stesso possa aver svolto operazioni di guida esenti dal Regolamento 561/06, la Corte ha ribadito che il conducente è tenuto a registrare come “altre attività” tutti quei periodi di guida svolti nei giorni precedenti esenti dalla normativa sui tempi di guida e di riposo. Tutto ciò in virtù del fatto che, come evidenzia la sentenza, “il mancato rispetto delle regole sui tempi di guida, le pause e i periodi di riposo non rivelati dall’apparecchio di controllo nei giorni in cui manca il registratore può avere un effetto negativo sulla capacità fisica e psicologica del conducente per un periodo successivo”.