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Camionisti e divieto di riposo in cabina: cosa si rischia

Redazione Online by Redazione Online
14/11/2019
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Per i camionisti, come vi avevamo già detto, esiste il divieto del riposo lungo delle 45 ore, in cabina. Tale divieto è disciplinato dal regolamento comunitario 561 del 2006 poi ribadito dalla Corte di Giustizia Europea nel dicembre 2017. 
I regolamenti europei in Italia trovano diretta applicazione senza la necessaria emanazione di una Legge di recepimento e il Ministero dell’Interno il 30 aprile 2018 ha diramato una circolare al fine di compiutamente definire l’iter dei controlli e far chiarezza sull’applicazione delle sanzioni in caso di violazione del predetto divieto. Per i trasgressori è stata fissato in 1.701 euro il limite massimo di sanzione, in aggiunta al ritiro dei documenti. Tale disciplina è la medesima prevista ex art. 174, comma 7 CdS in caso di gravi violazioni al predetto codice, con l’aggravante che se la violazione è commessa tra le 22 e le 7 del mattino ( disciplina identica al superamento dei limiti di velocità stabiliti dal CdS oltre il 20%) l’importo della sanzione è aumentato di un terzo, ex art. 195, comma 2 bis CdS.  Traendo la disciplina generale dal Codice della Strada si è quindi estesa alle violazioni concernenti il riposo in cabina, la possibilità di avere una decurtazione pari al 30% della sanzione solo pagando direttamente all’organo accertatore, ex art. 202 comma 2 bis CdS.  Bisogna sottolineare, inoltre, che la sanzione resta a carico dell’autista, rimanendo onere dell’azienda l’ulteriore sanzione accessoria prevista ex art. 174 del CdS, al contrario di quanto avviene in Francia, dove la sanzione è a carico dell’Azienda. 

Multa solo in flagranza di violazione

Ne avevamo già parlato, ma ora c’è anche un pronunciamento ufficiale della Commissione Europea, che a fine aprile ha stabilito che, per sanzionare la violazione del divieto di riposo in cabina da parte in un autista, serve la flagranza, cioè l’autista può essere multato solo se viene colto sul fatto, mentre sta consumando in cabina il riposo lungo di 45 ore. La Commissione ricorda anche che non è previsto che la polizia possa controllare dove gli autisti hanno passato il periodo di riposo nei 28 giorni precedenti (come invece stavano facendo in Francia). E non è nemmeno previsto che gli autisti conservino scontrini o altri documenti giustificativi riguardo le notti trascorse in motel, foresterie o simili, per cui, se qualcuno è stato multato per questo, può chiedere il rimborso.

 

 

 

Tags: divieto del riposo lungo delle 45 oreregolamento comunitario 561 del 2006riposo in cabina
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