Autovelox e tutor devono essere omologati e la loro conformità al Codice della Strada deve essere certificata, altrimenti le multe che ne derivano sono da considerarsi nulle

3 Ottobre 2022 di redazione

Anche se è passata un po’ in sordina, a fine febbraio scorso è stata emanata un’interessante sentenza: Roberta Rosabianca Succi, Giudice di Pace di Lodi, ha dato ragione a un’azienda di autotrasporto multata per eccesso di velocità che si era opposta al pagamento sostenendo che lo strumento di rilevazione utilizzato era approvato dalle autorità ma non era stato opportunamente omologato. L’omologazione – ha evidenziato il giudice – prevede esami approfonditi, effettuati anche mediante prove pratiche del prototipo, esami che in questo caso erano assenti. «La violazione contestata – spiega la sentenza – è stata accertata con dispositivo approvato con decreto n. 3999 del 24.12.2004, che però non risulta omologato. Le due procedure sono disciplinate dall’art. 192 del Regolamento del Codice della Strada». Insomma, approvazione e omologazione sono due procedure diverse e l’approvazione, da sola, non assicura la conformità delle apparecchiature alle norme del Codice della Strada. Per questo la multa è stata annullata. E ne siamo tutti contenti.

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