24 Marzo 2021 di Alessandro Bottero

Dal 1° gennaio 2021 sono scattati nuovi obblighi per i distributori privati a disposizione di flotte e padroncini, anche consorziati. Ma le procedure sono state semplificate.

Per chi dispone di distributori di carburante a uso privato, dal 1° gennaio 2020 sono scattati i nuovi obblighi di denuncia di esercizio all’Agenzia delle dogane e della tenuta dei registri di carico/ scarico. L’obbligo riguarda i depositi “minori”, cioè le pompe collegate a serbatoi di capacità compresa tra 5 e 10 m3. Per semplificare le procedure, il Decreto Rilancio ha disposto che al posto della denuncia di attività è sufficiente una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane, è anche prevista una modalità semplificata per la tenuta del registro di carico/scarico.

Come procedere

L’Agenzia delle dogane precisa che se si dispone di più pompe nella stessa area privata e intestate alla stessa ditta, è sufficiente un’unica comunicazione che però deve determinare la capacità globale dell’impianto, cioè la somma dei diversi serbatoi disponibili. Nella comunicazione vanno indicati:

• i dati anagrafici, domicilio e codice fiscale;

• gli estremi della ditta;

• i dati tecnici del deposito o del distributore;

• il numero di iscrizione alla camera di commercio;

• la modalità di tenuta del registro di carico e scarico, cioè la descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo).

Gli impianti dovranno essere sistemati in zone non aperte al pubblico, di proprietà esclusiva dell’esercente (o di imprese consorziate) e destinate al rifornimento di automezzi propri, con il divieto di cessione di carburante a terzi.

Lascia un commento

qui