Il 15 novembre è entrato in vigore l'obbligo di montare gomme invernali sulla propria auto o di tenere a bordo le catene da neve

26 Novembre 2019 di redazione

Il 15 novembre è entrato in vigore l’obbligo di montare gomme invernali sul proprio mezzo o di tenere a bordo le catene da neve. Il Ministero dei Trasporti ha infatti esteso a tutta Italia il periodo d’obbligo, che sarà valido fino al 15 aprile. L’obbligo di avere le catene a bordo è esteso anche ai camion, quindi ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, nonostante vari siti di settore dichiarino che tali mezzi siano esclusi dalla normativa.

A prescindere da quanto stabilito ex lege, è fuor di dubbio che le catene a bordo siano indispensabili al fine di evitare tutte quelle situazioni di pericolo, anche solo potenziale, che le avverse condizioni climatiche potrebbero creare. Si pensi a un mezzo pesante che privo delle catene slitti su una strada a scorrimento veloce: i disagi ipotetici per la circolazione potrebbero essere enormi, così come la sicurezza del conducente e degli altri fruitori della strada.

Catene a bordo, la normativa del Codice della Strada

Il Codice della Strada, ex art. 6 comma 4, stabilisce che è prerogativa dell’ente proprietario della strada emanare l’ordinanza relativa all’obbligo delle catene da neve o pneumatici invernali. In tale normativa si evidenzia il primo problema: sin dal 2010, anno di emanazione della predetta normativa, i provvedimenti emanati dai vari enti proprietari si sono mostrati privi di coordinamento e disomogenei con conseguente disagio per gli utenti della strada. Si pensi a un camionista, il viaggiatore per antonomasia, costretto ad ottemperare a obblighi diversi in forza del tratto stradale che si appresta ad attraversare. Al fine di risolvere questa situazione di incertezza il Ministero dei Trasporti ha ritenuto necessario regolamentare in modo omogeneo le modalità di attuazione dei provvedimenti, e a tal fine è stata emanata la direttiva 16 gennaio 2013.
Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile […] Gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l’indicazione che precede.[…]Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto”. (Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prot. RU \ 1580 – 16.01.2013).

Obbligo di catene a bordo anche per i camion

Sembra di tutta evidenza che tale direttiva vada applicata a tutti i veicoli a motore, con la sola esclusione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli. Di conseguenza l’obbligo di catene da neve per i camion non è in discussione, restando in ogni caso in capo agli enti gestori l’obbligo di pubblicare le ordinanze che indichino i tratti stradali interessati. Le catene devono necessariamente essere conformi alle normative di riferimento e devono essere compatibili con le gomme su cui devono essere installate, che non devono essere pneumatici invernali. Devono inoltre essere montate almeno sulle ruote degli assi motore o su tutte e quattro se si tratta di un veicolo a trazione integrale e in presenza di neve.

Ricordiamo che il mancato rispetto dell’obbligo di circolare con gomme termiche oppure con catene a bordo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa, i cui importi possono variare da un minimo di 41 euro nei centri abitati, fino a 168 euro, come previsto dall’art. 7 e dall’art. 14 del Codice della Strada, e da un minimo di 84 euro, fino ad arrivare alla cifra di 335 euro, per quanto riguarda invece le zone al di fuori dei centri abitati.
Cioè che preme sottolineare è che il rispetto della normativa non deve dipendere unicamente dal timore di imbattersi in una sanzione. Il rispetto della normativa è, prima di tutto, una questione di sicurezza. Per questo motivo la scelta delle catene da montare si mostra di primaria importanza.

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