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Guida in stato di ebbrezza: sanzioni più pesanti per i guidatori professionisti

Redazione Online by Redazione Online
23/11/2019
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Il legislatore ha modificato l’art.186 del Codice della Strada, aggiungendo un comma Bis. Secondo la nuova disciplina ai neopatentati ed ai guidatori professionisti, scoperti guidare in stato di ebbrezza, si applicano sanzioni più pesanti. Tra i guidatori professionisti rientrano i tassisti, i conducenti di autobus e ovviamente i camionisti.

Sanzioni più pesanti per i camionisti

Lo stato di ebbrezza si verifica quando nel sangue, ex art. 186 sesto comma C.d.S, viene riscontrato un tasso alcolemico superiore agli 0,5 g per litro.
Per i guidatori professionisti la disciplina è ancora più dura: per loro è richiesto un tasso alcolemico pari allo zero, una totale astensione, quindi, dall’alcool. 
Il tasso alcolemico pari a zero è richiesto, oltre che ai neopatentati e  ai soggetti che per professione trasportano cose o persone, anche a coloro che guidano mezzi con una massa superiore alle 3 tonnellate e mezzo e a coloro che conducono autoarticolati. 

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

Si riporta per dovere di completezza la disciplina dell’art. 186 C.d.S

Art.  186-bis.  –  (Guida  sotto   l’influenza   dell’alcool   per conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni, per  i  neo-patentati  e per  chi  esercita  professionalmente  l’attivita’  di  trasporto  di persone o di cose). 

1. E’ vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per:
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell’articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell’articolo 186, il conducente e’ punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e’ commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e’ sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

 

Tags: art.186 Bis Cdsart.186 del Codice della Stradaguida stato ebbrezza camionistitasso alcolemico camionisti
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