L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 6262 del 17 Luglio 2018, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 12, comma 1- bis, del D.Lgs. n. 136/2016

19 Luglio 2018 di redazione

Distacco internazionale e Cabotaggio 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 6262 del 17 Luglio 2018, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 12, comma 1- bis, del D.Lgs. n. 136/2016, introdotta dal D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni nella legge 96/2017 la quale prevede che chiunque circoli, in regime di distacco, somministrazione o cabotaggio stradale, senza la comunicazione preventiva di distacco o con tale comunicazione non conforme rispetto al contenuto previsto dalla legge è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

Nota 6262 del 17 Luglio 2018: chiarimenti 

Secondo l’interpretazione dell’ispettorato in presenza di tale illecito, trovando applicazione solo la disciplina del codice della strada, la relativa sanzione è applicata dalla Polizia stradale al conducente e che obbligato in solido è il proprietario del veicolo; la stesso disciplina trova applicazione nell’ipotesi in cui  il conducente non abbia con sé gli altri documenti previsti dalla legge,  ovvero il contratto di lavoro o un altro documento contenente le informazioni previste per il Contratto di lavoro dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e i relativi prospetti di paga. Da notare che sulla questione lo scorso 10 giugno era intervenuta altresì una Circolare della Direzione Centrale della Polizia Stradale con l’indicazione alle pattuglie di intensificare i controlli sul distacco trasnazionale.
La nota in oggetto, a cura dell’Ispettorato Nazionale Lavoro, invece, specifica che resta ferma la competenza degli Ispettori del lavoro circa la sanzione applicabile ex art.12, comma 1, del D.Lgs. n. 136/2016 sulla mancata effettuazione della comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro.

In ultima analisi, l’ispettorato, preso atto che la piattaforma informatica del Ministero del Lavoro per la generazione della comunicazione preventiva non è ancora stata aggiornata, come invece stabilito ex lege, sottolinea che la mancata indicazione nella comunicazione delle informazioni aggiuntive sulla paga oraria lorda in euro e delle modalità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, non integra la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 12, comma 1.

Ora  non resta altro che attendere che il Ministero dell’Interno, ricevuta la nota, fornisca l’informazione corretta ed aggiornata ai propri operatori della Stradale

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